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CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI SISTEMA

 

LA NORMA INTERNAZIONALE UNI EN ISO 14001

 

ISO 14000 è una serie di norme internazionali emanate dall'International Organization for Standardization (ISO) e avente per oggetto i sistemi di gestione ambientale.   La norma ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso), è stata approvata nel settembre 1996 ed è l'unica norma certificabile tra le varie norme delle quali si compone la serie ISO 14000, che sono le seguenti:
  • ISO 14004 - Sistemi di gestione ambientale: Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto;

  • ISO 14010 - Linee guida per l'audit ambientale: Principi generali;

  • ISO 14011 - Linee guida per l'audit ambientale: Procedure di audit e Audit dei sistemi di gestione;

  • ISO 14012 - Linee guida per l'audit ambientale: Criteri di qualificazione per gli audit ambientali.

 

IL REGOLAMENTO EMAS

 

Nel marzo 2001 si è concluso il percorso di revisione del Regolamento 1836/93 (Eco-Management & Audit Scheme - EMAS) con la l'adozione del Regolamento n. 761/2001 da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. La nuova versione del Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed ecoaudit (EMAS II) è strutturata in in 18 articoli e 8 allegati, parte integrante dello schema stesso.   L'obiettivo dell'EMAS II continua ad essere, in linea con quello della versione del 1993, la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
  • l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale;
  • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi attraverso analisi ed audit ambientali;
  • l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;
  • la partecipazione attiva dei dipendenti dell'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva all'introduzione e all'attuazione dei sistemi di gestione ambientale.
A proposito dell'adozione di un sistema di gestione ambientale, nell'EMAS II è stato dato ufficialmente il riconoscimento alla ISO 14001 come norma di riferimento per lo sviluppo del sistema di gestione ambientale; l'intera norma ISO 14001 è stata infatti incorporata all'interno del Regolamento. Le principali differenze tra i due sistemi sono elencate al punto B dello stesso allegato. Una novità interessante, introdotta con la recente revisione, riguarda i settori d'applicabilità del regolamento EMAS: qualsiasi tipo d'azienda, indipendentemente dal settore in cui opera, potrà chiedere la registrazione EMAS; per tenere conto di situazioni in cui non esiste alcun sito specifico (aziende di servizi) con il nuovo Regolamento si passa dal concetto di sito a quello di organizzazione. Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce l'obbligo per le organizzazioni di considerare, oltre agli aspetti ambientali diretti associati alla propria attività, gli aspetti ambientali indiretti, ovvero quelli su cui le organizzazioni non possono avere un controllo gestionale totale (comportamenti ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori; questioni relative al prodotto quali il suo trasporto, uso e recupero; ecc.). Un ulteriore elemento di novità introdotto dall'EMAS II è inerente la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione, individuata come importante strumento per la promozione di miglioramenti continui nelle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Nel nuovo EMAS risulta inoltre fondamentale il ruolo che l'Europa riconosce alle piccole imprese e a quelle artigiane. Il nuovo Regolamento invita infatti gli stati membri ad adottare per esse misure di sostegno e di incentivazione, anche economica. L'EMAS II, infine, aumenta la visibilità delle aziende registrate nel sistema consentendo l'utilizzo del logo EMAS nelle dichiarazioni ambientali convalidate e nelle intestazioni delle lettere e, a date condizioni, nella pubblicità di impresa; il logo non può essere utilizzato direttamente sui prodotti o relativi imballaggi o per pubblicità comparativa.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA EMAS II E ISO 14001  

E' importante evidenziare che la partecipazione a un sistema di certificazione non preclude la possibilità di adesione al secondo. Le imprese che possiedono un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 potranno passare con maggior facilità all'applicazione di EMAS e le imprese che intendono ottenere la registrazione EMAS potranno richiedere altresì la contestuale certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001.   Come già evidenziato, il nuovo regolamento EMAS ha deciso di incorporare al suo interno in maniera integrale la norma ISO 14001. I due sistemi, pertanto, coincidono per quanto riguarda la parte a carico delle imprese che si dotano di un programma di miglioramento ambientale e del relativo sistema di gestione. Al punto B dell'allegato I dell'EMAS II sono definite le "questioni che le organizzazioni che applicano EMAS devono prendere in considerazione" ovvero gli aspetti da considerare in aggiunta ai requisiti previsti dalla norma ISO 14001. Le differenze elencate si riferiscono alla conformità giuridica, al miglioramento delle prestazioni ambientali, alla comunicazione esterna ed alla partecipazione dei dipendenti.  

Conformità giuridica

Le organizzazioni devono poter dimostrare di aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutte le pertinenti normative ambientali, di provvedere al rispetto della normativa ambientale e di aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di mantenere nel tempo tali requisiti.  

Prestazioni

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano effettivamente rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione e devono impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.  

Comunicazioni e relazioni esterne

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e i soggetti interessati, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per identificare le questioni che preoccupano il pubblico e i soggetti interessati. L'EMAS prevede la comunicazione al pubblico delle informazioni ambientali (dati) necessarie per far comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività, attraverso la pubblicazione della "Dichiarazione Ambientale".  

Partecipazioni dei dipendenti

L'organizzazione deve individuare le forme di coinvolgimento dei dipendenti nel processo costante di miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.  

Requisiti necessari per la registrazione EMAS II  

Per ottenere la registrazione EMAS II un'organizzazione deve eseguire le seguenti operazioni:

  • effettuazione di un'analisi preliminare delle proprie attività, prodotti e servizi;
  • attuare un Sistema di Gestione Ambientale che soddisfi i requisiti dell'ISO 14001:96 considerando gli aspetti di conformità giuridica, comunicazione, partecipazione dei dipendenti e orientamento alle prestazioni del Sistema, inclusi nel punto B dell'Allegato I;
  • effettuare periodicamente degli audit ambientali, impostati in modo tale da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione ed informare la direzione generale dei risultati emersi;
  •  elaborare una dichiarazione ambientale;
  • far esaminare la propria analisi ambientale, il sistema di gestione, la procedura di audit e far convalidare la dichiarazione ambientale da un verificatore accreditato;
  •  comunicare, entro tre mesi, la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione e renderla disponibile al pubblico.
L'organismo competente a livello nazionale ricevuta la dichiarazione convalidata, registrerà il sito e gli assegnerà un numero di registrazione. La direzione del sito sarà ufficialmente informata dell'avvenuta registrazione. Una volta registrato nello Schema, per mantenere la propria registrazione, un'organizzazione deve far verificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale e il proprio programma di audit e trasmettere i necessari aggiornamenti convalidati della propria dichiarazione ambientale all'organismo competente. La registrazione può essere rifiutata o sospesa se:
  • l'organismo competente è informato dall'autorità di controllo circa la violazione, da parte dell'organizzazione, di disposizioni regolamentari sulla tutela dell'ambiente;
  • l'organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri che le attività del verificatore non siano svolte in modo tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento EMAS
  • l'organizzazione non presenta all'organismo competente quanto richiesto (aggiornamenti dichiarazione, diritti registrazione, ecc.).
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della registrazione EMAS, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che dalle autorità competenti in materia di controllo. Un passo significativo in questa direzione è stato effettuato con l'art. 18 della Legge 23 marzo 2001 n.93, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto al registrazione EMAS. Le organizzazioni registrate possono, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, sostituire le autorizzazioni inerenti le emissioni in aria, gli scarichi idrici ed i rifiuti con autocertificazione prodotta all'autorità competente.