HOME
PAGE
CERTIFICAZIONE
ambientale
LCA
EPD
ECOLABEL
ISO
14001, EMAS
certificazioni
ambientali di sistema
ISO
14001
Report
ambientali
VIA
|
|
CERTIFICAZIONI
AMBIENTALI
DI SISTEMA
LA
NORMA INTERNAZIONALE UNI EN ISO 14001
ISO
14000 è una serie di norme internazionali emanate dall'International Organization
for Standardization (ISO) e avente per oggetto i sistemi di gestione ambientale.
La
norma ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per
l'uso), è stata approvata nel settembre 1996 ed è l'unica norma certificabile
tra le varie norme delle quali si compone la serie ISO 14000, che sono
le seguenti:
-
ISO
14004 - Sistemi di gestione ambientale: Linee guida generali su principi,
sistemi e tecniche di supporto;
-
ISO
14010 - Linee guida per l'audit ambientale: Principi generali;
-
ISO
14011 - Linee guida per l'audit ambientale: Procedure di audit e Audit
dei sistemi di gestione;
-
ISO
14012 - Linee guida per l'audit ambientale: Criteri di qualificazione
per gli audit ambientali.
IL
REGOLAMENTO EMAS
Nel
marzo 2001 si è concluso il percorso di revisione del Regolamento 1836/93
(Eco-Management & Audit Scheme - EMAS) con la l'adozione del Regolamento
n. 761/2001 da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. La nuova
versione del Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni
ad un sistema comunitario di ecogestione ed ecoaudit (EMAS II) è strutturata
in in 18 articoli e 8 allegati, parte integrante dello schema stesso.
L'obiettivo
dell'EMAS II continua ad essere, in linea con quello della versione del
1993, la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
delle organizzazioni mediante:
- l'introduzione
e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione
ambientale;
- la
valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali
sistemi attraverso analisi ed audit ambientali;
- l'informazione
sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed
altri soggetti interessati;
- la
partecipazione attiva dei dipendenti dell'organizzazione nonché una
formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale
da rendere possibile la partecipazione attiva all'introduzione e all'attuazione
dei sistemi di gestione ambientale.
A
proposito dell'adozione di un sistema di gestione ambientale, nell'EMAS
II è stato dato ufficialmente il riconoscimento alla ISO 14001 come norma
di riferimento per lo sviluppo del sistema di gestione ambientale; l'intera
norma ISO 14001 è stata infatti incorporata all'interno del Regolamento.
Le principali differenze tra i due sistemi sono elencate al punto B dello
stesso allegato. Una
novità interessante, introdotta con la recente revisione, riguarda i settori
d'applicabilità del regolamento EMAS: qualsiasi tipo d'azienda, indipendentemente
dal settore in cui opera, potrà chiedere la registrazione EMAS; per tenere
conto di situazioni in cui non esiste alcun sito specifico (aziende di
servizi) con il nuovo Regolamento si passa dal concetto di sito a quello
di organizzazione. Il
nuovo Regolamento, inoltre, introduce l'obbligo per le organizzazioni
di considerare, oltre agli aspetti ambientali diretti associati alla propria
attività, gli aspetti ambientali indiretti, ovvero quelli su cui le organizzazioni
non possono avere un controllo gestionale totale (comportamenti ambientali
di appaltatori, subappaltatori e fornitori; questioni relative al prodotto
quali il suo trasporto, uso e recupero; ecc.). Un
ulteriore elemento di novità introdotto dall'EMAS II è inerente la partecipazione
attiva dei dipendenti all'organizzazione, individuata come importante
strumento per la promozione di miglioramenti continui nelle prestazioni
ambientali delle organizzazioni. Nel
nuovo EMAS risulta inoltre fondamentale il ruolo che l'Europa riconosce
alle piccole imprese e a quelle artigiane. Il nuovo Regolamento invita
infatti gli stati membri ad adottare per esse misure di sostegno e di
incentivazione, anche economica. L'EMAS
II, infine, aumenta la visibilità delle aziende registrate nel sistema
consentendo l'utilizzo del logo EMAS nelle dichiarazioni ambientali convalidate
e nelle intestazioni delle lettere e, a date condizioni, nella pubblicità
di impresa; il logo non può essere utilizzato direttamente sui prodotti
o relativi imballaggi o per pubblicità comparativa.
PRINCIPALI
DIFFERENZE TRA EMAS II E ISO 14001
E'
importante evidenziare che la partecipazione a un sistema di certificazione
non preclude la possibilità di adesione al secondo. Le imprese che possiedono
un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001
potranno passare con maggior facilità all'applicazione di EMAS e le
imprese che intendono ottenere la registrazione EMAS potranno richiedere
altresì la contestuale certificazione del proprio Sistema di Gestione
Ambientale secondo la norma ISO 14001.
Come già evidenziato, il nuovo regolamento EMAS ha deciso di incorporare
al suo interno in maniera integrale la norma ISO 14001. I due sistemi,
pertanto, coincidono per quanto riguarda la parte a carico delle imprese
che si dotano di un programma di miglioramento ambientale e del relativo
sistema di gestione. Al punto B dell'allegato I dell'EMAS II sono definite
le "questioni che le organizzazioni che applicano EMAS devono prendere
in considerazione" ovvero gli aspetti da considerare in aggiunta
ai requisiti previsti dalla norma ISO 14001. Le differenze elencate
si riferiscono alla conformità giuridica, al miglioramento delle prestazioni
ambientali, alla comunicazione esterna ed alla partecipazione dei dipendenti.
Conformità
giuridica
Le
organizzazioni devono poter dimostrare di aver identificato e conoscere
le implicazioni per l'organizzazione di tutte le pertinenti normative
ambientali, di provvedere al rispetto della normativa ambientale e di
aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di mantenere
nel tempo tali requisiti.
Prestazioni
Le
organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e
le procedure di audit siano effettivamente rivolti alle effettive prestazioni
ambientali dell'organizzazione e devono impegnarsi a migliorare continuamente
le proprie prestazioni ambientali.
Comunicazioni
e relazioni esterne
Le
organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con
il pubblico e i soggetti interessati, comprese le comunità locali e
i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro
prodotti e servizi per identificare le questioni che preoccupano il
pubblico e i soggetti interessati. L'EMAS prevede la comunicazione al
pubblico delle informazioni ambientali (dati) necessarie per far comprendere
gli effetti sull'ambiente delle attività, attraverso la pubblicazione
della "Dichiarazione Ambientale".
Partecipazioni
dei dipendenti
L'organizzazione deve individuare le forme di coinvolgimento
dei dipendenti nel processo costante di miglioramento delle prestazioni
ambientali dell'organizzazione.
Requisiti
necessari per la registrazione EMAS II
Per
ottenere la registrazione EMAS II un'organizzazione deve eseguire le
seguenti operazioni:
- effettuazione
di un'analisi preliminare delle proprie attività, prodotti e servizi;
- attuare
un Sistema di Gestione Ambientale che soddisfi i requisiti dell'ISO
14001:96 considerando gli aspetti di conformità giuridica, comunicazione,
partecipazione dei dipendenti e orientamento alle prestazioni del
Sistema, inclusi nel punto B dell'Allegato I;
- effettuare
periodicamente degli audit ambientali, impostati in modo tale da valutare
le prestazioni ambientali dell'organizzazione ed informare la direzione
generale dei risultati emersi;
- elaborare
una dichiarazione ambientale;
- far
esaminare la propria analisi ambientale, il sistema di gestione, la
procedura di audit e far convalidare la dichiarazione ambientale da
un verificatore accreditato;
- comunicare,
entro tre mesi, la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo
competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione e
renderla disponibile al pubblico.
L'organismo
competente a livello nazionale ricevuta la dichiarazione convalidata,
registrerà il sito e gli assegnerà un numero di registrazione. La direzione
del sito sarà ufficialmente informata dell'avvenuta registrazione.
Una
volta registrato nello Schema, per mantenere la propria registrazione,
un'organizzazione deve far verificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale
e il proprio programma di audit e trasmettere i necessari aggiornamenti
convalidati della propria dichiarazione ambientale all'organismo competente.
La
registrazione può essere rifiutata o sospesa se:
- l'organismo
competente è informato dall'autorità di controllo circa la violazione,
da parte dell'organizzazione,
di disposizioni regolamentari sulla tutela dell'ambiente;
-
l'organismo
competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento
che mostri che le attività del verificatore non siano svolte in modo
tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento
EMAS
- l'organizzazione
non presenta all'organismo competente quanto richiesto (aggiornamenti
dichiarazione, diritti registrazione, ecc.).
Gli
Stati membri dovrebbero tenere conto della registrazione EMAS, nell'attuazione
e nell'esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili
duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che dalle autorità
competenti in materia di controllo. Un passo significativo in questa direzione
è stato effettuato con l'art. 18 della Legge 23 marzo 2001 n.93, che prevede
la semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno
ottenuto al registrazione EMAS. Le organizzazioni registrate possono,
in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto,
sostituire le autorizzazioni inerenti le emissioni in aria, gli scarichi
idrici ed i rifiuti con autocertificazione prodotta all'autorità competente.
|